Rivalsa del datore di lavoro.
Con la sentenza n° 6132 del 12 novembre 1988 le sezioni unite della corte di cassazione hanno stabilito che il datore di lavoro ha diritto ad essere risarcito dal responsabile di lesioni personali causate in danno di un lavoratore dipendente per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative.
Il danno del datore di lavoro e’ costituito dall’ammontare della retribuzione e dei contributi prevvidenziali,obbligatoriamente corrisposti, per il periodo di assenza del dipendente infortunato.
Circa il 60 % del costo del dipendente che rimane assente dal posto di lavoro per lesioni causate da terzi, rimane a carico del datore di lavoro.
Complessivamente e’ stato stimato in oltre 50 milioni si euro annui il danno subito dai datori di lavoro di cui non viene richiesto il giusto risarcimento.
La prescrizione al diritto di rivalsa del datore di lavoro si prescrive in due anni, pertanto e’ possibile ottenere il risarcimento a ritroso per tale periodo.
Nessun costo grava al danneggiato per evadere la pratica in quanto i compensi dovuti alla societa’ “ IRD sas” sono pagati dal responsabile dell’illecito.
Con la sentenza n° 6132 del 12 novembre 1988 le sezioni unite della corte di cassazione hanno stabilito che il datore di lavoro ha diritto ad essere risarcito dal responsabile di lesioni personali causate in danno di un lavoratore dipendente per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative.
Il danno del datore di lavoro e’ costituito dall’ammontare della retribuzione e dei contributi prevvidenziali,obbligatoriamente corrisposti, per il periodo di assenza del dipendente infortunato.
Circa il 60 % del costo del dipendente che rimane assente dal posto di lavoro per lesioni causate da terzi, rimane a carico del datore di lavoro.
Complessivamente e’ stato stimato in oltre 50 milioni si euro annui il danno subito dai datori di lavoro di cui non viene richiesto il giusto risarcimento.
La prescrizione al diritto di rivalsa del datore di lavoro si prescrive in due anni, pertanto e’ possibile ottenere il risarcimento a ritroso per tale periodo.
Nessun costo grava al danneggiato per evadere la pratica in quanto i compensi dovuti alla societa’ “ IRD sas” sono pagati dal responsabile dell’illecito.